Traduttore Giurato & Traduzioni Giurate

Ci proponiamo qui di riassumere brevemente le principali caratteristiche e campi d’uso delle traduzioni giurate, che rappresentano di per sé una specifica branca della traduzione giuridica. Per richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, potete far riferimento ai Nostri contatti. 

DOMANDE FREQUENTI SULLA TRADUZIONE UFFICIALE SULLA TRADUZIONE CERTIFICATA (GIURATA)

inglese, cinese, portoghese, francese, tedesco

Come traduttore giuridico, il Giulia Ghizzoni fornisce traduzioni in inglese, cinese, portoghese e italiano. Per lingue quali francese, spagnolo e tedesco, i servizi sono offerti in collaborazione con la Dr.ssa Ferro.

0. Posso rivolgermi a Voi anche se siamo distanti?

Prestiamo servizi per privati, professionisti e studi legali e notarili in tutta Italia e all’estero, fornendo traduzioni giurate e/o traduzioni certificate ovunque sia richiesto. Giulia Ghizzoni opera prevalentemente, ma non solo, in Veneto, Umbria e Toscana, a Verona, Perugia e a Livorno. Nel caso abbiate necessità di una traduzione giurata o certificata in Veneto (Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso), Umbria (Perugia, Assisi, Spoleto) o Toscana (Livorno, Pisa, Lucca), è possibile fissare un appuntamento preliminare per valutare il Vostro caso. Tramite corriere con spedizione tracciabile, Giulia Ghizzoni può spedire ovunque: in Italia e nel mondo.

1. Cos’è una traduzione giurata?

Le traduzioni giurate sono più correttamente denominate in gergo traduzioni asseverate, ma vengono anche chiamate informalmente traduzioni ufficiali o traduzioni effettuate da un traduttore certificato (o traduttore ufficiale). In cosa consistono? Essenzialmente, e dal punto di vista prettamente materiale, constano di tre parti: 1.) il testo in lingua originale; 2.) il testo tradutto; 3.) un verbale di giuramento della Volontaria Giurisdizione o del Giudice di Pace. Le tre parti pinzate insieme, e unite da timbri di congiunzione, in seguito al giuramento prestato dal traduttore, costituiranno un corpo unico, e potranno essere fatte valere in qualunque ufficio e istituzione per usi ufficiali.

2. Qual è la differenza fra traduttore giurato, traduttore certificato e traduttore ufficiale?

Nessuna. Poniamo il caso vi venga richiesta una traduzione certificata inglese, oppure ancora una traduzione certificata cinese o portoghese, quello che il Vs. referente intende è, fondamentalmente, una traduzione svolta da un traduttore certificato – ufficiale, che faccia di professione il traduttore, che abbia i requisiti per farlo, e che dunque traduca fedelmente il contenuto dei documenti da certificare, senza traviarne il contenuto per motivi terzi. Se ad esempio commissionerete la traduzione di un curriculum a un traduttore certificato, il Vs. referente potrà avere la garanzia che il contenuto del CV non è stato cambiato **per** agevolarvi, ma che al contrario la versione in lingua straniera corrisponde esattamente a quanto scritto in lingua originaria. È dunque assolutamente indifferente dire traduttore giurato | traduttore ufficiale o traduttore certificato. Lo stesso dicasi dunque per la traduzione, che può essere definita traduzione giurata (asseverata), traduzione ufficiale o traduzione certificata (cinese inglese portoghese).

È comunque importante notare che la figura del c.d. traduttore giurato in quanto tale non esiste in Italia, nel senso che il traduttore non giura una tantum, bensì giura ogni volta ogni singola traduzione, di modo da conferire al testo tradotto il crisma dell’ufficialità.

Si parla talvolta erroneamente di Traduzione Legalizzata e quindi di Traduttore Legale. La dicitura non è corretta, perché di fatto la legalizzazione di un documento indica una forma di autentica della firma del pubblico ufficiale che ha redatto un atto pubblico.

3. Quando occorre una traduzione asseverata?

Ogni qual volta un’istituzione o un organismo italiano debba ricevere una documentazione redatta originariamente in lingua non-italiana.

4. E non basta la firma del traduttore?

Dipende, ed è opportuno che vi confrontiate col Traduttore per verificare l’idoneità di questa opzione. Il traduttore che traduce testi giuridici, ancorché talvolta iscritto a uno o più albi quali ad esempio quello dei CTU del Tribunale e dei Periti ed Esperti della CCIAA di un Comune, non è un pubblico ufficiale. La sua firma, quindi, non è depositata e non può essere legalizzata.

È necessario dunque, nella stragrande maggioranza dei casi, che il traduttore asseveri/giuri la traduzione davanti a pubblico ufficiale – di modo che la firma di quest’ultimo possa effettivamente essere autenticata/legalizzata, ove richiesto.

5. È possibile giurare un documento da una lingua straniera a un’altra lingua straniera?

No. O meglio, non immediatamente. Poiché, lo ripetiamo, l’unica lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l’italiano, in una traduzione giurata almeno un testo delle tre parti che costituiscono l’asseverazione (1. testo originale; testo tradotto; 3. verbale di giurament0) deve essere in lingua italiana. Se dunque, per esempio, avete bisogno della traduzione di un certificato dall’inglese al cinese, il traduttore dovrà prima giurare una traduzione dall’inglese all’italiano, e in seguito giurare una seconda traduzione dall’italiano al cinese.

È sempre così? No. Esistono eccezioni, per cui è sempre consigliabile confrontarsi con lo Studio per verificare le opzioni possibili nel Vostro caso.

6. Che cosa resta al Cliente della traduzione giurata?

Il Traduttore fornirà al Cliente il plico giurato in originale. Il giuramento ha valore solo se inviato in cartaceo e dunque in originale; nessuna copia o fotocopia, né scansione o formato elettronico .doc o .pdf avrà valore ufficiale se non stampato e nuovamente giurato dal traduttore che ha eseguito la traduzione.

Esistono eccezioni, non tanto sulla validità della fotocopia o del documento digitale, quanto soprattutto sulla base delle richieste del soggetto che ha richiesto la traduzione.

7. Come si fa a richiedere un atto notarile bilingue?

La traduzione di atti notarili è un caso particolare di traduzione asseverata, ma mentre la fedeltà e la correttezza della traduzione giurata–asseverata canonica viene garantita dal giuramento fatto innanzi al Cancelliere del Tribunale, e incluso in apposito verbale, il giuramento della traduzione dell’atto notarile viene generalmente incluso nella stesura dell’atto stesso. Nel caso della traduzione dell’atto notarile, infatti, fa fede unaformula di volta in volta più o meno simile a questa:

«Poiché i signori X e Y non conoscono la lingua italiana, ma il cinese, è presente il signor Mannoni Michele, da me notaio conosciuto, il quale funge da interprete. Il signor Mannoni Michele, da me ammonito ai sensi di legge, presta giuramento di adempiere fedelmente al suo ufficio. […] La signora Z, e i signori X e Y, questi ultimi tramite l’interprete che traduce in lingua cinese, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono quanto segue: […]»

Dall’inclusione della suddetta formula scaturisce il giuramento e la validità bilingue dell’atto in questione, a tutti gli effetti di legge.

Nel caso della traduzione di atti notarili, l’interprete-traduttore deve essere fisicamente presente alla stipula del contratto presso lo Studio del Notaio, di modo da tradurre oralmente il contenuto dell’atto bilingue e intervenire nello scritto da lui stesso tradotto qualora le parti vogliano modificare quanto precedentemente concordato.

Non ultimo, l’interprete-traduttore giuridico, comparendo nel contratto, oltre ad occuparsi della traduzione dell’atto notarile, appone la propria firma assieme a quella dei contraenti.