Traduzione testamento

La traduzione asseverata di un testamento è un’operazione delicata per vari aspetti, in primis perché in caso di testamento olografo il testamento è redatto a mano dal de cuius, e dunque deve esser ben compreso, leggibile o decifrabile. Il documento formale va inoltre ‘osservato’:

devono cioè essere descritti gli elementi grafici che lo caratterizzano. Infine, sussiste un fenomeno, chiamato tecnicamente anisomorfismo, per cui ci sono differenze importanti tra due lingue. Un termine può comprendere alcuni beni in una lingua, ed escluderne altri in un’altra lingua. Lo studioso H.L.A. Hart (1958), per esempio, cita il caso di una persona che nel proprio testamento scrive di lasciare i propri ‘vessels’ a un’altra persona. Il termine significa sia ‘imbarcazione’ che ‘recipiente’: che cosa avrà inteso lasciare al proprio erede il defunto? Vasi o yacht?

L’art. 587 del codice civile italiano fornisce la nozione (definizione) di testamento, definendolo come “(…) un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. (…)”

Il testamento è un istituto presente in modo sostanzialmente affine nella maggioranza degli ordinamenti moderni di tutto il mondo.Permette di disporre dei propri beni (mobili e immobili) per il tempo in cui chi ha redatto il testamento avrà cessato di vivere, per esempio prevedendone il trasferimento della proprietà.

Giuridicamente presenta alcuni caratteri sostanziali tipici:
– è un negozio giuridico: cioè un nec otium, vale a dire un atto giuridico che crea effetti giuridici;
– è unilaterale e non recettizio: significa che il testamento, a differenza dell’eredità, non deve essere accettato da terzi per essere valido;
– unipersonale: deve cioè essere posto in essere da una sola persona, e non da un’associazione di esse;
– personalissimo: come altri atti che riguardano scelte fondamentali della nostra vita (per es. trattamento sanitario, scelta matrimoniale, ecc.) non può essere posto in essere per rappresentanza (procura o mandato con rappresentanza). Non è possibile, cioè, incaricare altri di redigere per sé il proprio testamento.

Il codice civile italiano indica, negli artt. 601 e segg., le formalità necessarie affinché sia valido. È opportuno vi rivolgiate a un Notaio in caso di testamento pubblico (artt. 603 c.c.).

Giulia Ghizzoni è traduttore certificato iscritto all’Albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio (PG, n. 714). Anche tramite colleghi fornisce traduzione ufficiale per italiano, inglese, portoghese e cinese e, tramite la collega Dr.ssa Ferro, gestisce anche spagnolo, francese e tedesco.

Opera in Verona, Perugia e Livorno, ma tramite spedizioni tracciabili con corriere fornisce traduzioni ovunque: in Italia e nel mondo.