Impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 cc

A seguito della pandemia per Coronavirus COVID-19, molti soggetti si rivolgono all’Avvocato di fiducia per verificare se nella propria fattispecie sussistono gli elementi previsti, fra gli altri, dall’art. 1256 c.c., rubricato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea”:

Art. 1256 Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.”

In molti casi la sussistenza di elementi imprevedibili configura invece la c.d. forza maggiore, la cui definizione è assente nel nostro codice, tale da comportare l’eccessiva onerosità—che ben va distinta dall’Impossibilità sopravvenuta di cui sopra.

Nel caso il rapporto obbligatorio intercorra tra parti correnti in Paesi differenti, ovvero di lingua madre non italiana, può essere necessaria una traduzione dei documenti volti a tutelare gli interessi delle parti. In alcuni casi la traduzione deve avere valore legale, ed essere quindi asseverata, cioè giurata innanzi a pubblico ufficiale.

Giulia Ghizzoni è traduttore certificato iscritto all’Albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio (PG, n. 714). Anche tramite colleghi fornisce traduzione ufficiale per (italiano) cinese, inglese, portoghese e, in particolare con la collega Dr.ssa Ferro, gestisce anche spagnolo, francese e tedesco.

Opera in Verona, Perugia e Livorno, ma tramite spedizioni tracciabili con corriere fornisce traduzioni ovunque: in Italia e nel mondo.